Prima casa – Aliquota Iva 4%

  • Cessione di unità abitative
  • Cessione, da parte di imprese costruttrici, di case di abitazione, non di lusso, ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione, prima casa per l’acquirente.
    Riferimento normativo: n. 21, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972
  • Assegnazione in proprietà o in godimento di prime case ai soci di cooperative edilizie e loro consorzi.
    Riferimento normativo: n. 26, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972
  • Prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto

    • Prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto per la costruzione della prima casa.
      Riferimento normativo: n. 39, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R.  n. 633/1972
    • Sono ammessi al beneficio anche ampliamenti e completamenti della prima casa.

Elenco dei requisiti oggettivi per l’utilizzo dell’agevolazione

L’immobile deve possedere le seguenti caratteristiche:

  • casa di abitazione individuabile nelle categorie catastali da A1 e A11, ad esclusione della categoria A10 (uffici e studi privati);
  • casa non di lusso ovvero non A1, A8 ed A9 dal 13/12/2014 (era definito dal D.M. 2 agosto 1969 fino al 12/12/2014)

Elenco dei requisiti soggettivi per l’utilizzo dell’agevolazione

L’acquirente o committente deve dichiarare, a pena di decadenza dall’agevolazione:

  • che l’immobile è ubicato;
  • nel comune in cui l’acquirente ha o stabilisca la residenza entro 18 mesi dall’acquisto;
  • nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività;
  • ovunque nel territorio italiano nel caso di acquirente cittadino italiano emigrato all’estero;
  • nel comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui l’acquirente dipende nel caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro;
  • di non essere titolare esclusivo o in regime di comunione dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altro immobile di abitazione nel comune in cui è situato l’immobile agevolato;
  • di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà relativi ad un immobile residenziale acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa dal 1982 in poi.